La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dalla L. 27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal Codice del Turismo (D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011, artt. 32-51) e successive modificazioni.
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale.
Ai fini del presente contratto si intende per organizzatore di viaggio il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare pacchetti turistici; per venditore intermediario il soggetto che vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici; per turista l’acquirente o il cessionario di un pacchetto turistico.
I pacchetti turistici hanno ad oggetto viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e crociere risultanti dalla combinazione di almeno due elementi tra trasporto, alloggio e servizi turistici non accessori, venduti ad un prezzo forfetario, ai sensi dell’art. 34 del Codice del Turismo.
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita, che costituisce titolo per accedere al Fondo di Garanzia.
Viaggi dell’Elefante S.r.l. è titolare di licenza Regione Lazio ed è coperta per responsabilità civile con apposita polizza assicurativa. Il catalogo ha validità dal 01/01/2020 al 31/12/2021.
I prezzi sono espressi in euro. Eventuali variazioni valutarie e richieste successive alla conferma comportano costi aggiuntivi. Sono previste penali in caso di recesso, variabili in base ai giorni antecedenti la partenza.
La proposta di prenotazione deve essere redatta su apposito modulo. Il contratto si intende concluso al momento dell’invio della conferma da parte dell’organizzatore.
All’atto della prenotazione è richiesto un acconto pari al 35% della pratica, elevato al 45% in caso di emissione contestuale della biglietteria aerea. Il mancato pagamento costituisce clausola risolutiva espressa.
Il prezzo del pacchetto turistico può essere variato fino a 20 giorni prima della partenza in conseguenza di variazioni dei costi di trasporto, tasse o tassi di cambio.
Qualora l’organizzatore debba modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne darà comunicazione scritta al turista, il quale potrà accettare o recedere dal contratto.
Il turista può recedere senza penali in caso di aumento del prezzo superiore al 10% o di modifica significativa del contratto. In altri casi sono applicate le penali indicate nella scheda tecnica.
Qualora l’organizzatore non possa fornire una parte essenziale dei servizi, dovrà predisporre soluzioni alternative o rimborsare la differenza di valore.
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona che soddisfi tutte le condizioni richieste, previo rimborso delle spese aggiuntive sostenute.
I consumatori devono verificare la validità dei documenti di espatrio e attenersi alle regole di prudenza e alle disposizioni vigenti nei Paesi di destinazione.
La classificazione delle strutture alberghiere è fornita sulla base delle indicazioni ufficiali delle autorità competenti del Paese ospitante.
L’organizzatore risponde dei danni derivanti dall’inadempimento delle prestazioni contrattuali, salvo che provi cause di esclusione previste dalla legge.
I risarcimenti sono disciplinati dal Codice del Turismo e dalle Convenzioni Internazionali applicabili.
L’organizzatore è tenuto a prestare assistenza al turista secondo il criterio della diligenza professionale.
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata tempestivamente durante il viaggio e formalizzata per iscritto entro dieci giorni dal rientro.
È possibile stipulare polizze assicurative facoltative contro spese di annullamento, infortuni, bagagli e rimpatrio.
L’organizzatore può proporre modalità alternative di risoluzione delle controversie ai sensi dell’art. 67 del Codice del Turismo.
Il Fondo Nazionale di Garanzia tutela il consumatore in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore, assicurando rimborso e rimpatrio.
I contratti relativi a singoli servizi turistici sono disciplinati dalle specifiche disposizioni della CCV e da alcune clausole delle presenti condizioni generali, senza configurarsi come pacchetto turistico.